Statuto Sociale

 Titolo I
Denominazione Sociale – Sede

Art. 1 – E’ costituito il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” con sede presso l’abitazione del sig. (omissis). Il Circolo, senza scopo di lucro né carattere politico, è regolato dal presente Statuto Sociale.

Titolo II
Scopo – Competenza Territoriale – Durata

Art. 2 – Il Circolo persegue i seguenti scopi:
a. Occuparsi dello studio e della divulgazione della storia e della cultura del Monferrato;
b. Partecipare alle iniziative di carattere culturale volte a migliorare la conoscenza della storia del Monferrato, siano esse organizzate da Istituzioni Pubbliche, Private o da singoli cittadini;
c. Promuovere iniziative di carattere culturale,
d. Curare l’edizione delle pubblicazioni dei Soci del Circolo, siano essi saggi, documenti o articoli;
e. Svolgere attività di carattere divulgativo, comprensive dell’organizzazione di convegni e simposi di studio;
f. Formulare proposte per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla conoscenza della storia del Monferrato;
g. Promuovere iniziative miranti a sensibilizzare le Istituzioni sulla storia del Monferrato;
h. Promuovere la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca, in ambito nazionale ed internazionale;
i. Promuovere l’interesse e la conoscenza dei beni culturali ed ambientali del territorio;
j. Occuparsi della raccolta e valutazione del materiale che perverrà al Circolo, inerente la ricerca storica e culturale.
Art. 3 – Il Circolo svolge la sua attività nell’ambito del territorio della Provincia di Alessandria. In considerazione del fatto che, suo scopo primario, è quello di occuparsi dello studio e della divulgazione della storia del Monferrato, il Circolo potrà svolgere la sua attività coinvolgendo anche Comuni ed Enti, al di fuori della Provincia di Alessandria, ma anticamente appartenuti – anche se per un periodo di tempo limitato – all’ambito territoriale del Marchesato del Monferrato.
Art. 4 – Il Circolo ha durata illimitata e potrà essere sciolto esclusivamente con deliberazione dell’Assemblea Generale.

Titolo III
Soci

Art. 5 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci del Circolo le persone fisiche che ne condividano gli scopi e s’impegnino a realizzarli, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni personali e sociali, tutti aventi pari diritto al voto. Sono membri del Circolo:
§ I Soci Ordinari;
§ I Soci Sostenitori;
§ I Soci Benemeriti.
Art. 6 – Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario del Circolo dovrà presentare domanda scritta al Circolo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e modifiche, stabilite dall’Assemblea Generale, nonché le delibere adottate dagli organi del Circolo. Il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di Socio Ordinario al momento dell’iscrizione nel libro dei Soci.
Art. 7 – Sono considerati Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota Sociale, erogano contribuzioni straordinarie in favore del Circolo
Art. 8 – Sono considerati Soci Benemeriti le persone fisiche o Enti che, avendo arrecato particolari benefici morali e materiali in accordo con gli scopi del Circolo, sono iscritti nel libro dei Soci dietro delibera dell’Assemblea Generale. La qualifica di Socio Benemerito non comporta il pagamento della quota sociale annua stabilito all’art. 10 del presente Statuto, pur godendo dei pieni diritti di Socio, stabiliti all’articolo 9 del presente Statuto.
Art. 9 – La qualifica di Socio da diritto:
a. A partecipare a tutte le attività promosse del Circolo;
b. A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
c. A partecipare all’Assemblea Generale, regolata dagli articoli 18 – 19 – 20 – 21 – 22 del presente Statuto.
I Soci sono tenuti:
a. All’osservanza dello Statuto, d’eventuali regolamenti, delle modifiche dello Statuto apportate dall’Assemblea Generale, e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b. Al pagamento della quota sociale.
Art. 10 – I Soci sono tenuti a versare una quota sociale annua stabilita in funzione dei programmi d’attività, tale quota Sociale dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo dall’Assemblea Generale. Si stabilisce l’intrasmissibilità della quota sociale ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Titolo IV
Dimissioni – Esclusione

Art. 11 – La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione, o per causa di morte.
Art. 12 – Le dimissioni del Socio dal Circolo dovranno pervenire al Presidente in forma scritta. Le dimissioni diventeranno effettive dalla loro annotazione nel libro dei Soci.
Art. 13 – L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea Generale nei confronti del Socio:
§ Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle modifiche dello Statuto apportate dall’Assemblea Generale, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
§ Che, senza motivo ritenuto valido dall’Assemblea Generale, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
§ Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Circolo;
§ Che dissuada persone fisiche dal divenire Socio del Circolo.
§ Che, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al Circolo o ad uno dei suoi membri.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.
Art. 14 – Le deliberazioni prese in materia di dimissioni ed esclusione dovranno essere comunicate al Socio destinatario in forma scritta. I Soci dimissionari od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo annuale versato e di eventuali donazioni in beni mobili e immobili.

Titolo V
Patrimonio Sociale

Art. 15 – Il Patrimonio Sociale del Circolo è costituito dalle quote sociali e dai contributi associativi, da eventuali donazioni, oblazioni, contribuzioni o liberalità che perverranno al Circolo, per un miglior conseguimento dei propri scopi, così da privati come dagli avanzi di gestione degli Enti pubblici. Costituiscono inoltre Patrimonio Sociale tutti i beni mobili e immobili che pervengono al Circolo a qualsiasi titolo. Gli avanzi di amministrazione eventualmente risultanti dal bilancio sono destinati ad incrementare l’attività del Circolo, nel rispetto dei suoi scopi previsti dall’art. 2. Il fondo comune non è mai distribuibile durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Art. 16 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Tesoriere del Circolo ha l’obbligo di redigere il bilancio consuntivo da presentare in prima istanza al Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea Generale, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione.

Titolo VI
Organi dell’Associazione

Art. 17 – Sono organi del Circolo:
a. L’Assemblea Generale;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
d. Il Collegio dei Probiviri.

Assemblea Generale

Art. 18 – L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto nell’Assemblea Generale; nel caso di Ente, con qualifica di Socio Benemerito, lo stesso provvederà a nominare in forma scritta un suo rappresentante. L’Assemblea Generale è investita dei più ampi poteri per la gestione del Circolo. L’Assemblea Generale rappresenta l’universalità dei Soci iscritti, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto Sociale, obbligano gli aderenti. Spetta, pertanto, all’Assemblea Generale, a titolo esemplificativo:
a. Stabilire democraticamente ed in pieno accordo con i Soci, le direttive dell’attività del Circolo;
b. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c. Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
d. Approvare il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere e che sarà, una volta approvato, posto a disposizione di tutti i Soci;
e. Modificare il presente Statuto Sociale con votazione a maggioranza assoluta;
f. Deliberare circa l’esclusione dei Soci;
g. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita del Circolo;
h. Nominare i curatori in caso di scioglimento del Circolo;
i. Nominare i Soci Benemeriti.
Art. 19 – La convocazione dell’Assemblea Generale è indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e deve eseguirsi mediante avviso scritto, del Segretario, quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’Assemblea Generale può essere convocata anche al di fuori della sede Sociale.
Art. 20 – In prima convocazione l’Assemblea Generale, è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei Soci e delibera validamente con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, l’Assemblea Generale è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
Art. 21 – L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Circolo assistito dal Segretario.
Art. 22 – In previsione di una sua assenza, il Socio è tenuto a delegare ad un Socio di sua fiducia il suo parere o voto da esprimere nell’Assemblea Generale.

Consiglio Direttivo

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro e da un massimo di dieci membri eletti a votazione palese dall’Assemblea Generale, previa determinazione del numero dei Consiglieri. Tutti i Soci possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a votazione palese, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo si raduna, di norma, una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei suoi Consiglieri.
I Consiglieri che risultassero assenti per quattro sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un massimo di cinque, con i Soci che, secondo i risultati delle ultime elezioni, seguono immediatamente i Consiglieri decaduti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria del Circolo, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea Generale. Spetta inoltre, al Consiglio Direttivo l’amministrazione del Patrimonio Sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 24 – Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, di curare i contatti esterni e fra i Soci del Circolo, di ratificare le cariche e le nomine dei Soci mediante l’iscrizione nell’apposito libro; inoltre ha la rappresentanza legale del Circolo. Ha il diritto di veto sulle iniziative che ritiene contrarie o comunque dannose per il Circolo. Può adottare provvedimenti di necessità e urgenza riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo. In caso d’impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 25 – Il Tesoriere tiene la prima nota e la contabilità di tutti i movimenti finanziari del Circolo di cui rende conto al Consiglio Direttivo. Redige il bilancio, come da art. 16 e sarà inoltre sua cura suggerire al Presidente le iniziative economiche più opportune per perseguire l’oggetto sociale.
Art. 26 – Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e si preoccupa di stilare i documenti ufficiali del Circolo, su indicazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.
Art. 27 – Tutti gli incarichi e le funzioni svolte da Soci e membri del Consiglio Direttivo nell’ambito del Circolo, sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti, a votazione palese, ogni tre anni dall’Assemblea Generale e sono rieleggibili senza limiti. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Probiviri

Art. 29 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione palese, ogni tre anni dall’Assemblea Generale e sono rieleggibili senza limiti. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto Sociale e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci, della supervisione onoraria dell’operato del Consiglio Direttivo, il tutto secondo equità, con autorevolezza e saggezza. Possono partecipare liberamente alle sedute del Consiglio Direttivo.

Titolo VII
Avanzi di Gestione

Art. 28 – Al Circolo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o capitale durante la vita del Circolo stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Scioglimento

Art. 29 – La decisione di scioglimento del Circolo spetta esclusivamente all’Assemblea Generale. La delibera relativa necessita della maggioranza dei 4/5 dei presenti.
Art. 30 – In caso di scioglimento del Circolo, l’Assemblea Generale determinerà la destinazione del patrimonio netto attivo che sarà devoluto in favore di Enti Pubblici o Associazioni con finalità analoghe a quelle del Circolo o ai fini di pubblica utilità. L’Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci e determinandone i poteri.

Norma Finale

Art. 31 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto Sociale, valgono, purché applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.